INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro: Informare il datore di lavoro
Appena ne ha avuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL, entro 2 giorni, la relativa denuncia.
in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.
L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno da luogo di lavoro (infortunio in itinere) in condizioni particolari; è importante valutare e considerare bene ogni caso.
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato (naturalmente in vigenza dell'obbligo assicurativo)
Il datore di lavoro deve pagare:
il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro.
Il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.
L'INAIL deve pagare:
Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo).
Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.
Le prestazioni economiche dopo la guarigione: Rendita per inabilità permanente |
Per gli infortuni avvenuti fino al 24/7/2000 |
Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% |
In favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. |
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Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% |
Il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata. |
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Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24/7/2000
La nuova normativa che - si applica escusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali avvenute dal 25 luglio 2000 in poi - è previsto anche il risarcimento del danno biologico
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I lavoratori che hanno subito un infortunio a causa del lavoro, sono assistiti e tutelati dal patronato Acli nei confronti degli Enti assicuratori (INAIL, IPSEMA, ENPAIA).Per fare questo il Patronato Acli si avvale di una rete legale e medico-legale di qualita'