ESENZIONE TICKET

HA DIRITTO ALL'ESENZIONE TICKET PER REDDITO O CONDIZIONE ECONOMICA CHI DICHIARA:

AI FINI DELL'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO PER LE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE

  • di essere un soggetto appartenente ad un nucleo familiare con un reddito inferiore ad euro 36.151,98
  • di essere un disoccupato/a, che ha presentato ad un Centro per l'impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e succ. modificazioni, oppure un lavoratore in mobilità oppure un lavoratore in cassa integrazione straordinaria
  • di essere familiare a carico del lavoratore in mobilità/cassa integrazione straordinaria



  • AI FINI DELL'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO PER TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE (Farmaceutiche, specialistiche, diagnostiche, di laboratorio)

  • di essere un soggetto di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 36.151,98
  • di essere un disoccupato/a che ha presentato ad un Centro per l'impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e succ. modificazioni, con reddito familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (vedi note 1,2)
  • di essere familiare a carico del disoccupato di cui al punto precedente
  • di essere titolare di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, con reddito familiare inferiore ad euro 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
  • di essere familiare a carico del titolare di pensione al minimo
  • di essere titolare di pensione sociale o assegno sociale
  • di essere familiare a carico di titolare di pensione sociale o assegno sociale


  • Si ricorda a tutti coloro che avevano diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito o condizione economica e che entro il 1° dicembre 2007 hanno presentato l'autocertificazione attestante la propria condizione di avente diritto non devono alcun modulo: tali autocertificazioni, infatti, continuano ad avere validità senza necessità di rinnovo, fermo restando l'obbligo per il cittadino di comunicare alla ASL3 qualsiasi variazione nel reddito o nella composizione del nucleo familiare dichiarato che dia luogo alla variazione o alla decadenza dello status di avente diritto.

    ATTENZIONE! Chi pone la propria firma sulla ricetta senza averne diritto sarà richiesto il rimborso del ticket non pagato.

    Per coloro che per età o condizione reddituale che debbano invece presentare ora la domanda possono rivolgersi al Patronato Acli che provvederà a consegnare il tutto all’ASL3 Genovese.