EQUO INDENNIZZO

Può essere concesso per la morte o per una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; se la menomazione non è prevista nelle tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente a qualcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando si manifesta entro cinque anni dal collocamento in quiescenza; il termine utile di cinque anni è elevato a dieci anni per le invalidità derivanti da infermità di cui non sia scientificamente nota la causa o che non derivino da altre patologie; la richiesta di equo indennizzo può inoltre essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

La domanda
La richiesta di equo indennizzo deve comunque essere presentata non oltre di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio (ascrivibile alle tabelle), oppure dal giorno in cui si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita' o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per saperne di più è possibile rivolgersi al Patronato Acli prendendo appuntamento o comunque contattando la sede più vicina.