ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’

Requisiti
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione non reversibile legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale dell’Inps che “la capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”.

La domanda
Si può presentare alla sede Inps territoriale tramite il Patronato Acli.

Durata
L’assegno ha durata triennale. Passato il triennio, è necessario sottoporsi di nuovo a visita medica perché l’Inps confermi la diagnosi medico legale ed il conseguente diritto alla percezione della prestazione. Dopo il secondo rinnovo l’assegno è considerato permanente, fatti salvi i controlli che l’istituto di previdenza può comunque effettuare per accertarsi che le condizioni sanitarie non siano mutate.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia (occorre presentate la domanda).

La decorrenza e la misura dell’assegno
L’assegno decorre dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta.
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati all’atto della domanda e, laddove la normativa lo consenta, è prevista l’integrazione al trattamento pensionistico minimo, a condizione che non si superino i limiti di reddito personali e coniugali.
E’ possibile continuare a lavorare pur essendo titolari dell’assegno, la contribuzione versata può essere utile alla liquidazione di un supplemento. L’importo dell’assegno in questo caso, è ridotto in relazione alla retribuzione percepita.
I periodi di percezione dell’assegno ordinario di invalidità danno luogo ad accredito di contribuzione figurativa valida ai soli fini del diritto, e non della misura, della pensione di vecchiaia. Nel caso in cui l’assegno venga revocato per mancanza del requisito sanitario, tale contribuzione viene cancellata.

Documenti necessari:
Fotocopia del documento identità e del codice fiscale del richiedente
Dichiarazione dei redditi o CUD se non obbligato del richiedente e del coniuge se sposato
Eventuali dati IBAN se si richiede l’accredito in banca o in posta
Copia sentenza di separazione o divorzio
Occorre far compilare un certificato medico (modello SS3) in cui vengano riportato il quadro clinico dell’interessato

Per saperne di più è possibile rivolgersi al Patronato Acli prendendo appuntamento o comunque contattando la sede più vicina.