ACCREDITO MATERNITA'
Sono riconosciuti per i periodi relativi al congedo di maternità e congedo parentale.
Ai fini dell'accredito figurativo sono validi i periodi di:
Astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi, due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto (congedo di maternità).
Astensione facoltativa (congedo parentale) per entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi.
Assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i tre e gli otto anni di vita. Se il bambino ha meno di tre anni non ci sono limiti di durata dell'assenza; se il bambino ha un'età compresa tra i tre e gli otto anni, l'assenza non può superare i cinque giorni l'anno per ciascun genitore.
Riposi orari per allattamento (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un'ora per orario inferiore a tale limite). La legge prevede il raddoppio delle ore di permesso in caso di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
L'accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo anno e l'ottavo anno di età del bambino, per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni, può essere integrato mediante riscatto o mediante autorizzazione ai versamenti volontari.
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